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Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico

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Annikaforum
view post Posted on 23/10/2007, 21:36




Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico
(Ministrero dell'Industria - Div. II Circolare 1 giugno 2000 n. 3487/C)

1. definizione di commercio elettronico
2. commercializzazioni di beni e servizi in forma elettronica
3. tutela del consumatore
4. informazioni per il consumatore
5. diritto di recesso
6. esecuzione del contratto

1 - Definizione di commercio elettronico (1)

Per commercio elettronico deve intendersi lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali:

* la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica;
* la distribuzione on line di contenuti digitali;
* l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di Borsa;
* gli appalti pubblici per via elettronica;
* altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche amministrazioni

(1) Comunicazione della Commissione Ue "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico"


2 - Commercializzazioni di beni e servizi in forma elettronica
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

* alimentare;
* non alimentare.

L'attività commerciale può essere svolta secondo le seguenti modalità:

* all'ingrosso;
* al dettaglio.

Si definisce all'ingrosso l'attività svolta da chiuque professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o a utilizzatori professionali o a utilizzatori in grande (art. 4, c. 1, l. a, D.Lgs 114/9.
Si definisce al dettaglio l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione al consumatore finale (art. 4, c. 1, l. b, D.Lgs 114/9. Tale attività può essere esercitata anche mediante forme speciali di vendita tra le quali sono inclusi i sistemi di comunicazione.

La suddetta distinzione è assimilabile a quella effettuata tra commercio "business-to-business" (B2B) e "business-to-consumer" (B2C).
L'attività di commercio elettronico, ossia quella svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito Web (e-commerce), qualora sia svolta nei confronti di un consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'art. 18, del citato D.Lgs 114/98, ossia:

* è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di società, la sede legale;
* può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune;
* la citata comunicazione deve contenere la dichiarazione di sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5 del decreto 114, nonchè il settore merceologico di attività;
* per le attività del settore alimentare, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti ;
* è vietato l'invio di prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta;
* è consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo.

Per quanto concerne il commercio all'ingrosso, il grossista è tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al Registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonchè quelli professionali, di cui all'art. 5 del decreto 114, qualora venda prodotti alimentari appartenenti al settore alimentare.

La disciplina non si applica alla figura degli intermediari.
L'operatore che intenda operare sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di usare un solo sito, ma è tenuto a distinguere le aree destinate alle due attività.

Sono previsti, inoltre, specifici obblighi a tutela del consumatore finale.

3 - Tutela del consumatore

Anche per il commercio elettronico si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs n.50/1992 in materia di contrati negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7).
Si applicano altresì le disposizione del D.Lgs n.185/1999, recante l'attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
I citati decreti contengono disposizioni relative:

* ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso;
* all'esecuzione del contratto;
* al pagamento mediante carta di credito; agli aspetti sanzionatori;
* alle informazioni per il consumatore;
* al foro competente per le controversie civili.

4 - Informazioni per il consumatore

Nella presentazione dell'offerta devono essere fornite informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento:

* all'identità del fornitore;
* alle caratteristiche essenziali del bene;
* al prezzo;
* alle spese di consegna;
* alle modalità di pagamento; al
* diritto di recesso.

5 - Diritto di recesso

Si esercita, entro il termine indicato dal D.Lgs n.185/1999, mediante una comunicazione scritta. Il consumatore è tenuto a conservare l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata di invio di tale comunicazione. Sono a carico del consumatore le sole spese di restituzione del bene, mentre il fornitore è tenuto al rimborso della somma versata dal consumatore a titolo di corrispettico della vendita.

6 - Esecuzione del contratto

Il contratto deve essere eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordine.
 
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